Statuto

Statuto 03/11/2023

 STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Serramazzoni (MO), in Piazza T. Tasso n. 7, un’Associazione Sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Faeto 1000 Multisport Associazione Dilettantistica”.

Articolo 2 – Scopo

  1.             L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto e differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. 2.     Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, promuove l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla disciplina del Mountain Bike, Sport invernali, Escursionismo e alle discipline affini riconosciute dall’ordinamento sportivo.Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.  Per il raggiungimento degli scopi l’associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all’Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.
  3.   L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del Coni dovessero adottare nei suoi confronti.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 – Tesseramento dei soci

  1. 1.   Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall’Associazione e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta, deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsiasi voglia di indebita esternazione pubblica lesiva della dignità. Agli stessi soci verrà rilasciata, dietro pagamento di una somma stabilita dal Consiglio Direttivo, la tessera sociale dell’Associazione che avrà la durata di un anno.
  2. ·     La validità della qualità di socio potrà essere sospesa dal consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
  3. ·     In caso di tesseramento a socio di minorenne, la stessa tessera dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la tessera rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  4. ·     La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

  1. ·     Tutti i soci maggiorenni godono, al momento del tesseramento, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. ·     Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo Articolo 13.
  3. ·     La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria; 
  2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  4. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 25 del presente statuto.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono: a) l’assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea

  1.   L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2.   La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. b) Almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
  3.   L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione.
  4.   Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  5.   L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
  6.   L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  7.   Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  8.   Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni, ma questo non preclude la possibilità ai genitori degli associati minorenni di partecipare alle assemblee e votare in rappresentanza dei figli minori, atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale. L’esercente la potestà genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l’elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato.
  2. Il consiglio direttivo delibera l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

3.Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

 

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

  1. · La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante pubblicazione di avviso sul sito web ufficiale dell’Associazione all’indirizzo www.faeto1000.it e contestuale comunicazione agli associati tramite mezzi elettronici, compresi i social network. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. · L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. ·     Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi dell’articolo 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità assembleare

  1. ·     In prima convocazione l’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. Le due Assemblee sono validamente costituite in seconda convocazione purché la stessa avvenga almeno il giorno seguente rispetto alla prima convocazione.
  2. ·     Almeno il giorno successivo dalla prima convocazione sia l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. ·     L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. ·     L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: Approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi ai diritti immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

 

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dell’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
  3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

  1. ·     Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. ·     Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
  3. ·     Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
  4. ·     Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di proroga.

Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

  1. a) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea; b) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all’articolo 8 comma 2. c) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati. d) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari. e) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il presidente

Il presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 – Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il segretario

Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del proprio consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 – Il rendiconto

  1. ·     Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
  2. ·     Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. ·     Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivati dalle attività organizzate dall’Associazione.

Articolo 23 – Sezioni

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 – Scioglimento

  1. ·     Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
  2. ·     E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.